RICORSI FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

RICORSO CARTA DOCENTE 

RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DOCENTE.

Federazione Uil Scuola Rua Como 

Ufficio Legale Avv. Latino/Cesana

 

BONUS € 500 – Carta Elettronica Docenti

 

La UIL Scuola Rua Como  promuove il ricorso volto al recupero della “Carta Elettronica Docenti” per il personale precario

Il “BONUS DOCENTI”, meglio conosciuto con Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti pari ad € 500 annui, SPETTA ANCHE AI DOCENTI PRECARI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, così come stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022.

DEVI SAPERE CHE: il Consiglio di Stato ha stabilito che “il diritto-dovere di formazione professionale e l’aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso: non è corretto ritenere che l’erogazione della Carta vada a compensare la maggior gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo”.

Sono ormai numerosi le sentenze positive sul punto da parte anche della Magistratura Ordinaria, la quale si è conformata a quanto stabilito dalla Magistratura Amministrativa ed alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

 

CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO: Tutti i docenti (sia precari che attualmente in ruolo) che negli ultimi 5 anni abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato.

 

COME FARE PER PARTECIPARE:

Inviare e-mail a uilscuolacomo@gmail.com chiedendo l'invio del materiale utile per aderire al ricorso.

 

Il ricorso è completamente GRATUITO per gli iscritti/iscrivendi UIL SCUOLA Como.

RICORSO PER IL RECUPERO ANNO 2013 PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA E L’ACQUISIZIONE DELLE FASCE STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA A T.I.

La UIL Scuola Rua Como promuove il ricorso volto al

RICORSO PER IL RECUPERO ANNO 2013 PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA E L’ACQUISIZIONE DELLE FASCE STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA A T.I.

DEVI SAPERE CHE:

la Corte di Cassazione, con ordinanza del giugno 2024, ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero Istruzione e Merito con il quale il ministero chiedeva la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma sul presupposto dell’errata ricostruzione di carriera a favore del personale scolastico.
Nella decisione, la Suprema Corte, avvallando la prospettazione dello Studio Legale della Uil Scuola , afferma che «…le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici…sono disposizioni eccezionali e in quanto tale da interpretare in senso letterale in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico…la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici».
«Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici».

Alla luce di quanto indicato è possibile per tutti i docenti e ATA assunti a tempo indeterminato di effettuare una azione legale al giudice del lavoro per il riconoscimento dell’anno 2013 o dei mesi lavorati nello stesso anno e non riconosciuti dai vari decreti di progressione economica di carriera.

CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO:  Tutti i docenti e ATA che hanno lavorato nell’anno 2013 e quest’anno o i relativi mesi del 2013 non risultano valutati nella ricostruzione di carriera dopo essere stati assunti a tempo indeterminato.

COME FARE PER PARTECIPARE:

Inviare e-mail a uilscuolacomo@gmail.com chiedendo l'invio del materiale utile per aderire al ricorso.

 

Il ricorso è completamente GRATUITO per gli iscritti/iscrivendi UIL SCUOLA Como.

RICORSO RECUPERO FERIE NON GODUTE DEGLI ULTIMI 10 ANNI PER DOCENTI PRECARI

La UIL Scuola Rua Como promuove il ricorso volto al recupero del pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute determinata dalla differenza tra i giorni di ferie maturati durante l’anno scolastico sottraendo i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai rispettivi calendari scolastici regionali.

DEVI SAPERE CHE: La Suprema Corte di Cassazione, aderendo ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’U.E. con ben tre sentenze (C-596/16-C570/16, C619/16, C684/16), ha fissato le regole per il riconoscimento economico delle ferie non fruite per il personale docente precario, affermando il seguente principio giuridico: “qualora il dipendente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito di tutte le ferie, avrà diritto all’in\\\dennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo, nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro”.

In sintesi, la Cassazione ha quindi stabilito che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle stesse, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Di recente, la Corte di Cassazione (sent. 16715 di giugno 2024) ha affermato inoltre che:

  • i docenti assunti con contratto fino al 30/06 non possono essere collocati in ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionali in assenza di una loro specifica richiesta;
  • in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal Dirigente Scolastico per iscritto a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
  • Tutti i docenti con contratto fino al 30/06 di ogni anno hanno diritto all’indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionali;
  • Il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno;

Dello stesso tenore la giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “i giorni di ferie complessivamente maturati dal docente, rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico), debbano dar luogo alla corresponsione dell’indennità sostitutiva (monetizzazione)” – (Cfr C.D.A. di Torino).

CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO: Tutti i docenti (sia precari che attualmente in ruolo) che negli ultimi 10 anni abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato con scadenza al 30/06.

COME FARE PER PARTECIPARE: Coloro che intendono aderire al ricorso possono completare il form e riceveranno le istruzioni:

A breve verranno indicate le modalità di invio della documentazione necessaria per aderire al ricorso

L’ADESIONE AL RICORSO È GRATUITA PER GLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA RUA COMO